Con sentenza n. 2084 del 19 gennaio 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che il datore è responsabile dei danni derivanti dallo stress eccessivo subìto in ambiente lavorativo pur se gli atti che hanno causato la lesione non possono essere configurati come mobbing. A detta della Corte alcune condotte di natura vessatoria poste in essere nei confronti dei lavoratori, ripetute nel tempo, possono risultare incompatibili con la ordinaria gestione del rapporto di lavoro, concretizzandosi in una violazione dell’art. 2087 del codice civile. Se tali condotte concorrono alla creazione di un ambiente stressogeno e produttivo di ansia, il datore è tenuto al risarcimento.